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Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo" di Monterotondo (Roma)
LICEO STATALE
"GAIO VALERIO CATULLO"
CLASSICO   LINGUISTICO   SCIENZE UMANE
Via Tirso, 19 - 00015 Monterotondo (RM) - Tel 06 121127060
PEO: RMPC40000T@istruzione.it - PEC: RMPC40000T@pec.istruzione.it
Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo" di Monterotondo (Roma)
Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo" di Monterotondo (Roma)
LICEO STATALE
"GAIO VALERIO CATULLO"
CLASSICO   LINGUISTICO   SCIENZE UMANE
Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-teril mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

Si allega la nota MI n.1260 del 30/08/2021.



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