L'Accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle Istituzioni scolastiche ed educative, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto Decreto legislativo.
N.B. Nelle more dell'adozione del regolamento, vengono adottate le esclusioni disposte per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, anche ai fine dell'accesso generalizzato
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