MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo"
Classico – Linguistico – Scienze Umane
Via Tirso 19, Monterotondo (Rm)

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Protocollo/Numero: 219
Pubblicata il: 10/01/2022
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori, Studenti
Plessi: Liceo Statale "Gaio Valerio Catullo" di Monterotondo

CIRCOLARE N. 219

Monterotondo, 10.01.2022

 

Agli Studenti

Alle Famiglie

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

 

Viste le recenti disposizioni normative riguardanti la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, con la presente circolare si comunicano le prime indicazioni di carattere applicativo fornite dai Ministeri Istruzione e Salute nella nota n.11 dell’8/01/2022.

Per le scuole secondarie di secondo grado è previsto quanto segue:

· In presenza di un caso di positività nella classe

ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

· In presenza di due casi di positività nella classe

le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:

ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:

ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, si specifica che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Pertanto, solo nel caso in cui la scuola comunichi con circolare la presenza di due positività nella stessa classe, le famiglie forniranno alla scuola le informazioni necessarie relative allo stato vaccinale degli studenti inviando tempestivamente una mail all’indirizzo rmpc40000t@istruzione.it (indicare nell’oggetto: Stato vaccinale alunno/a…….classe…..).

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

· In presenza di almeno tre casi di positività nella classe

vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l’attività in presenza per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

MISURA SANITARIA: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

Si ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue.

Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si confida nella collaborazione di tutti in questo difficile momento.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina FRAPPETTA

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

 

 


Anno scolastico: 2021/2022
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico