CIRCOLARE N. 70
Monterotondo, 15/10/2021
Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;
VISTA la circolare MI con cui si forniscono indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21
VISTA
la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR LAZIO che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021.
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
ADEMPIMENTI
1.Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2.Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
11. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.
Si precisa che:
· Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli studenti spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
· L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
· Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
Si sottolinea, inoltre, che:
· per la componente Studenti: almeno 20 studenti
· per la componente Genitori: almeno 20 genitori
· per la componente Docenti: almeno 20 docenti
· per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Con successiva comunicazione, verranno fornite specifiche indicazioni relative alle modalità di votazione.
Si allega scadenzario delle elezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina FRAPPETTA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
Anno scolastico: 2021/2022 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |